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LA
PRECARIETÀ COME PARADIGMA
Severo Lutrario (S.in. Cobas),Danilo Corradi (resp. precarietà
Giovani Comunisti\e)
In questi anni il processo di precarizzazione del lavoro è diventato
il fulcro delle politiche neo liberiste e del processo di globalizzazione
affermatisi progressivamente dopo la crisi economica del '73-'74. la
liberalizzazione dei mercati ha infatti reso impraticabili le politiche
keinesiane di espansione del mercato interno attraverso la spesa pubblica
e una parziale redistribuzione del reddito. In un mercato mondiale questi
interventi non favorirebbero le imprese nazionali in quanto aumenterebbero
in maniera sostanzialmente ininfluente la domanda, diminuendo la competitività
di prezzo delle merci, aumentando i costi di produzione delle imprese
nazionali, incentivando così la fuga e l'esportazione di capitali
verso mercati del lavoro e sistemi fiscali più profittevoli.
La partita della concorrenza globale si gioca evidentemente sull'innovazione
tecnologica, ma soprattutto sulla riduzione del costo del lavoro, in
particolare nei paesi europei dove il processo di unificazione impedisce
l'utilizzo della svalutazione monetaria come intervento a favore delle
esportazioni.
E' dentro questa spirale liberista che prende corpo l'attacco ai diritti
del lavoro dell'ultimo ventennio del secolo scorso. La precarietà
diviene la frontiera interna della globalizzazione, assume i contorni
di un vero e proprio paradigma di società che si estende oltre
i contratti di lavoro. L'università diviene un bacino di formazione
professionale permanente a pagamento, il welfare-state è sostituito
dalle politiche di workfare che legano una elemosina di diritti all'accettazione
del lavoro precario, i diritti di cittadinanza dei migranti sono subordinati
al "contratto di soggiorno", l'oppressione delle donne trova
nuove articolazioni nella geografia di genere del precariato.
Cronologia dei provvedimenti. Una galoppata bipartisan:
Era il 1984. L'anno in cui iniziò lo sgretolamento della scala
mobile e dell'approvazione della legge 863 varata in sede di finanziaria
che estendeva i margini di applicazione del part-time, introducendo
contemporaneamente, per la prima volta in Italia, i contratti di formazione
e di "solidarietà". Si produceva, così, l'inizio
di un processo ventennale di attacco al salario e di deregolamentazione
del mercato del lavoro. Nel 1987 la legge 56 estese a tutti i settori
produttivi l'applicazione del contratto a termine. La legge 146 del
'90 obbligava, quindi, al preavviso di due settimane per l'indizione
di qualsiasi sciopero mentre contemporaneamente venivano estese le attività
considerate di pubblica utilità, e quindi passibili di limitazioni
e prescrizioni del diritto di sciopero. Nel '91 con la legge 223 veniva
introdotta la mobilità, formalmente utilizzabile per spostamenti
di collocazione della manodopera, sostanzialmente utilizzata come aggiramento
delle norme che regolano i licenziamenti collettivi e che hanno permesso
l'uso massiccio delle esternalizzazioni come anticamera del licenziamento.
La svolta definitiva si avrà, però, nel 1993. Il 23 luglio
l'accordo tra la triade sindacale e il governo Amato, che aprirà
la lunga fase della concertazione, lega la contrattazione salariale
all'inflazione programmata, sempre inferiore a quella reale, escludendo
qualsiasi possibilità di redistribuzione degli aumenti di produttività.
La scala mobile è definitivamente cancellata in meno di dieci
anni. E' l'inizio del più grande spostamento di ricchezza dal
lavoro salariato al profitto della storia capitalistica del mondo, circa
20 punti percentuali nei paesi OCSE. Dal '93 in poi si assiste allo
sfondamento sul terreno dei cosiddetti contratti atipici. Nel '94 viene
ulteriormente estesa la possibilità di ricorrere all'uso della
mobilità, dei contratti di formazione lavoro e del contratto
di apprendistato. Il pacchetto Treu, varato dal centrosinistra nel '97,
introdurrà il decentramento del collocamento e la sua sostanziale
privatizzazione attraverso la creazione delle agenzie di lavoro interinale,
ovvero attraverso la legalizzazione del nostrano caporalato. Dentro
questo processo pluridecennale, il libro bianco di Maroni e le deleghe
governative da esso derivate, quindi, rappresentano da una parte l'accelerazione
definitiva verso una totale deregolamentazione del mercato del lavoro
e dall'altra la sintesi politica più conseguente e sfacciata
dell'ideologia liberista globale
Il
Libro Bianco e l'ideologia dei nuovi lavori:
Il
Libro Bianco, predisposto da un pool di "tecnici" di area
ulivista e pubblicato da Maroni nell'ottobre del 2001, parte da una
precisa affermazione: la presunta modificazione del lavoro, con l'affermazione
su larga scala di forme nuove di lavoro, evidentemente legate alla diffusione
delle nuove tecnologie, funzionalmente non riconducibili per loro natura
nel quadro delle prestazioni di lavoro tradizionalmente intese.
E' da questo assioma che viene fatta discendere l'ineludibilità
della flessibilità e la frantumazione del lavoro, passando da
quello subordinato ai "lavori" variamente definiti e caratterizzati
dal restringimento delle tutele, mano a mano che si estende la platea
dei soggetti identificati.
"I mutamenti che intervengono nell'organizzazione del lavoro e
la crescente spinta verso una valorizzazione delle capacità dell'individuo
stanno trasformando il rapporto di lavoro. Ciò induce a sperimentate
nuove forme di regolazione, rendendo possibili assetti regolatori effettivamente
conformi agli interessi del singolo lavoratore ed alle specifiche aspettative
in lui riposte dal datore di lavoro (…). Assai più che
semplice titolare di un "rapporto di lavoro", il prestatore
di oggi e, soprattutto, di domani, è un collaboratore (…)
occorre (…) riconoscere i profondi mutamenti intervenuti nell'organizzazione
del lavoro, la crescente spinta verso una soggettività nel vissuto
della propria condizione lavorativa e quindi rivalutare convenientemente
il ruolo del contratto individuale. "
E ancora, sempre sulla base delle presunte caratteristiche
innovative dei nuovi lavori:
"Il Governo pertanto invita le parti sociali a valutare la possibile
ridefinizione del rapporto fra momento collettivo ed individuale nella
regolazione del rapporto di lavoro, rendendo possibile la definizione
di assetti regolatori effettivamente conformi agli interessi del singolo
lavoratore ed alle specifiche aspettative in lui riposte dal datore
di lavoro."
La realtà è ben diversa: sempre sono esistite figure professionali
che per il loro specifico bagaglio tecnico e/o culturale avevano una
personale capacità contrattuale da far valere con un datore di
lavoro o un committente. Le nuove tecnologie, le nuove professionalità,
in questo senso, non incidono, se non in maniera percentualmente residuale,
sulla stragrande maggioranza dei "lavori" esistenti e disponibili,
ovvero la loro introduzione e la loro diffusione non modifica sostanzialmente
le reali prospettive e le condizioni di lavoro della quasi totalità
delle persone.
A conferma di questa ipotesi possiamo citare alcuni dati che se pur
parziali sono sintomo di una tendenza evidente nell'applicazione dei
contratti atipici. Dal '92 al 2000 l'occupazione dipendente è
aumentata dello 0,75 % mentre i contratti atipici sono cresciuti del
45,2 %. Tale aumento diviene esponenziale negli ultimi anni. Nel '99
le prestazioni di lavoro interinale erano 194mila, nel 2000 472mila.
Il dato più interessante, e che forse sorprenderà i più,
è che il 78,4 % di queste prestazioni riguarda "lavoro operaio
in senso stretto" (dati ires-cgil), e solo il 9,4 % delle prestazioni
interinali si effettua nel settore dei servizi. Mentre il settore più
"interinale" è il settore metalmeccanico, dove si concentrano
il 43 % dei "lavoratori in affitto". Definire il settore operaio
metalmeccanico il più legato alle nuove tecnologie informatiche
o la catena di montaggio della Fiat di Cassino il luogo principe della
"valorizzazione delle singole capacità dell'individuo"
ci sembra un paradosso. A nostro avviso emerge in queste cifre la fondamentale
natura politica della precarizzazione e dell'individualizzazione dei
rapporti di lavoro, fuori da qualsiasi presunta "oggettività"
del processo di introduzione delle nuove tecnologie nell'apparato produttivo.
Il
mercato come regolatore occupazionale:
L'altro
assioma da cui parte il Libro Bianco sono le virtù taumaturgiche
connaturate al mercato che, per esprimere tutte le proprie capacità,
deve essere liberato dalle pastoie burocratiche e normative per essere
subordinato esclusivamente ai fattori economici: il lavoro non è
dunque più un diritto che la società cerca di soddisfare,
ma una merce da rendere appetibile in termini di profitto per il capitale.
"Anzitutto, appare necessario imprimere una decisa accelerazione
alle misure che possano favorire un efficiente ed equo incontro tra domanda
e offerta. Il conseguimento di una maggiore occupazione non dipende esclusivamente
dalle politiche del lavoro (...) esse, tuttavia, devono assicurare che
la crescita economica possa essere pienamente sfruttata, accrescendo le
possibilità occupazionali degli individui ed aumentando l'intensità
occupazionale dello sviluppo economico. A questo fine deve essere rafforzata
la capacità di funzionamento efficiente del mercato, liberandolo
dalle inefficienze economiche e normative che hanno nel corso degli anni
ostacolato il pieno dispiegarsi delle sue potenzialità."
Logica conseguenza di ciò è la concezione degli strumenti
di gestione del collocamento, né più né meno, come
negozi - market - della merce\lavoro, ed in questo senso il modello preso
ad esempio è quello delle agenzie di lavoro interinale, cui il
Libro Bianco sollecita sia rimosso il vincolo di esclusività (cioè
le agenzie devono occuparsi di tutti gli aspetti legati alla vendita,
affitto e promozione della merce lavoro), e sia consentita la gestione
in forma imprenditoriale.
L'articolo 1 della delega al governo, approvato dalla Camera il 30 ottobre
2002 dà seguito ai propositi espressi nel Libro Bianco eliminando
le ultime vestigia del vecchio collocamento, fondato su una concezione
del lavoro come diritto (L. 264/49), ed eliminando il vincolo di oggetto
esclusivo sia per le agenzie di lavoro interinale che per i collocamenti
privati previsti dalla legge 496/97(pacchetto Treu).
Esemplare della riduzione del lavoro da diritto a merce è la vicenda
delle modifiche al collocamento introdotte dal governo a ridosso dello
sciopero generale dell'inizio del 2002. In quella circostanza il provvedimento
più rilevante è stato la soppressione delle graduatorie,
rese in realtà inutili già dalla normativa del 1987. Il
provvedimento è esemplare e propedeutico alle "riforme"
contenute nella delega. Le graduatorie, infatti, partivano dall'idea che
il lavoro fosse un diritto ed il tempo trascorso senza il godimento di
questo diritto (ovvero l'avanzata in graduatoria) forniva il tangibile
segno di una legittima aspettativa delle persone che la collettività
era chiamata a soddisfare. Ora anche formalmente tutto ciò è
stato eliminato, il lavoratore, come una qualsiasi merce, è sullo
scaffale del negozio e la funzione delle politiche attive per il lavoro
è quella, se possibile, di evitare che il prodotto vada in scadenza
sullo scaffale.
L'articolo 1 della delega non si limita alla sola organizzazione dei "negozi
di lavoro" ed entra nel merito di ogni possibile mediazione ed intermediazione
delle prestazioni lavorative, in primo luogo abrogando la legge 1369/60
che vieta l'appalto di semplice prestazioni di manodopera (la tale ditta
fornice alla ditta tal'altra tot lavoratori che lavoreranno con i mezzi,
i materiali, le attrezzature di chi usufruisce la prestazione e sotto
la direzione degli incaricati della stessa rimanendo dipendenti retribuiti
dalla prima ditta).
Già il pacchetto Treu, tra le tante colpe, aveva aperto una breccia
nell'applicazione della L. 1369/60, consentendo, attraverso le agenzie,
l'affitto temporaneo di lavoratori, ora la falla diviene mostruosa attraverso
il concetto che rende lecito tutto quello che non sia espressamente vietato
e, soprattutto, attraverso l'ammissione dell'affitto di manodopera anche
a tempo indeterminato. Nella sostanza un lavoratore potrà lavorare
anche 40 anni per un'azienda senza divenirne mai dipendente.
L'ulteriore dogma che scaturisce dal Libro Bianco, e che si fonda su un
salto logico che ci si guarda bene dal giustificare, è quello che
lega l'introduzione di garanzie a favore di chi si trova sul mercato del
lavoro alla sottrazione di garanzie per chi è titolare di un contratto
di lavoro a tempo indeterminato e quindi non titolare di diritti ma "privilegiato".
"Il Governo ritiene che l'attuale ordinamento giuridico del lavoro
si limiti a realizzare la protezione del lavoratore in quanto titolare
di una posizione lavorativa, garantendo agli insiders una posizione di
privilegio a scapito degli outsiders, sostanzialmente abbandonati a se
stessi da strutture di collocamento pubblico del tutto inadeguate. Se
occorre da un lato rimodulare convenientemente la protezione accordata
al lavoratore occupato, dall'altro è necessario assicurare una
più alta tutela sul mercato. Sul piano del rapporto di lavoro si
tratta quindi di stimolare l'adattabilità dei dipendenti (vale
a dire flessibilità e formazione); su quello del mercato le autorità
comunitarie richiedono agli Stati membri di realizzare un sistema pubblico
di servizi all'impiego che, integrando e lasciando competere al tempo
stesso operatori pubblici e privati, garantisca l'occupabilità."
Ma quali sarebbero le garanzie e le tutele sul mercato?
Se da una parte ci si affida ad un più efficiente incontro tra
domanda e offerta (la garanzia sarebbe il mercato più selvaggio
possibile!) dall'altra sarebbero gli ammortizzatori sociali concepiti
in maniera punitiva ed alternativa a quelli attualmente esistenti a sostegno
degli occupati.
Il Patto per l'Italia ha normato proprio questo aspetto, trasformando
gli ammortizzatori sociali da strumenti di difesa del lavoro a calmiere
sociale dell'aumento di licenziabilità, attraverso lo spostamento
delle risorse, progressivamente ridotte a seguito dell'annunciata riduzione
della pressione contributiva sulle imprese, dagli istituti quali la "cassa
integrazione" e la "mobilità" ad un'indennità
di disoccupazione pensata senza alcun riferimento ad una nozione di salario
sociale. Tale indennità è concepita come obbligo ad alimentare
e finanziare "l'affare"- per i gestori privati, padronali e
sindacali che siano - del collocamento, delle "politiche attive per
il lavoro". In questo ambito il Patto per l'Italia riesce ad andare
oltre le stesse previsioni del Libro Bianco quando, differenziando i contributi
per settori merceologici, ovvero determinando l'entità della contribuzione
a carico delle imprese sulla base dell'effettivo ricorso all'indennità
di disoccupazione del settore merceologico di appartenenza, sposta la
nozione di questo istituto dal piano previdenziale al piano assicurativo,
per quanto al momento obbligatorio al pari dell'assicurazione Inail, ovvero
ad un piano tendenzialmente privatistico in cui il rischio di disoccupazione
verrebbe coperto dal pagamento, da parte dei soggetti direttamente interessati
(singolo datore di lavoro e lavoratore), di una polizza la cui entità
sarebbe direttamente proporzionale alle probabilità che l'evento
assicurato si verifichi. Tendenza questa affatto aleatoria, alla luce
della nozione di lavoro e di contratto di lavoro quale mero negozio giuridico,
contenute nel libro bianco.
Se dunque il mercato del lavoro viene tutelato (?) attraverso la sua liberalizzazione
e deregolamentazione, il sistema della formazione permanente ed il trasferimento
degli ammortizzatori dal lavoro, un ulteriore asse del Libro bianco è
la destrutturazione del contratto di lavoro a partire dal salario.
Per il Libro Bianco i CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro)
impediscono ai salari di dipendere dai fattori di carattere economico
(leggi profitto) e li ingabbiano impedendo l'auspicabile differenziale
tra le retribuzioni del nord e quelle del sud, che non sarebbero sufficientemente
più basse. A questo aspetto, tra l'altro, il Libro Bianco fa risalire
gran parte delle cause del lavoro nero. Ergo, le condizioni dei lavoratoti
in nero sono quelle effettivamente auspicabili e quindi devono essere
legalizzate impedendo così le attuali distorsioni allo sviluppo
(!)
"Al fine di determinare valori di equilibrio dei vari tipi di differenziali,
il mercato ha continuato ad operare attraverso varie forme di slittamento
salariale, trovando un limite, tuttavia, nei livelli minimi salariali
fissati dai contratti nazionali, i quali hanno determinato una struttura
delle retribuzioni più "compressa" di quella che sarebbe
altrimenti risultata sulla base dell'azione dei fattori di carattere economico
(…)
I dati disponibili indicano che le retribuzioni sono più elevate
al Nord rispetto al Sud, ma molto probabilmente, il differenziale è
minore di quello che sarebbe necessario (…) Un aumento dell'offerta
di lavoro al Nord ed una significativa riduzione della disoccupazione
al Sud possono richiedere, fra le altre cose, una più accentuata
differenziazione dei rispettivi salari reali.
Un eccesso di rigidità delle remunerazioni penalizza l'espansione
occupazionale nelle aree a bassa produttività (ovvero favorisce
la crescita del sommerso) e contribuisce alle distorsioni territoriali
dello sviluppo".
Peccato che i dati disponibili indichino la tendenza opposta. Il 74% del
lavoro interinale si concentra al nord (dove è minore l'incidenza
della disoccupazione e del sommerso), il 15,6 % al centro e il 10 % al
sud; contemporaneamente il lavoro nero al sud è aumentato del 10%.
Ovvero la riduzione dei diritti non aumenta l'occupazione né favorisce
l'emersione dall'illegalità, semmai livella tutti i rapporti di
lavoro verso il basso. Il vero obbiettivo è nuovamente politico
e di classe, ovvero la liquidazione del contratto nazionale di lavoro.
"Questa situazione appare il risultato anche di un sistema di contrattazione
collettiva che mantiene caratteristiche di centralizzazione inadatte ad
assicurare una flessibilità della struttura salariale, che sia
capace di adeguarsi ai differenziali di produttività e di rispondere
ai diversi disequilibri del mercato.
Appare opportuno, dunque, che le parti sociali anzitutto, e le istituzioni
nazionali e locali, in quanto datori di lavoro, considerino l'opportunità
di rivisitare l'attuale assetto contrattuale, al fine di dotarlo di una
maggiore flessibilità. Ciò può avvenire rafforzando
la contrattazione decentrata, e legandola in maniera più stretta
ai luoghi in cui si determinano i guadagni di produttività, anche
considerando le condizioni specifiche del mercato del lavoro."
L'individualizzazione totale
Il mercato del lavoro disegnato dal Libro
Bianco è un mercato selvaggio, in cui retribuzioni e condizioni
di lavoro sono subordinate ad un unico fattore, il profitto e in cui il
contraente debole del contratto di lavoro, che è, e resta, chi
ha bisogno di lavorare per vivere, non deve poter contare su alcuna forma
di sostegno e di tutela, in cui le ragioni del profitto devono prevalere
sul consenso sociale e sullo stesso diritto.
L'articolo 5 della legge delega introduce in questo senso una pesante
innovazione con la "Certificazione": nella sostanza, sotto il
ricatto della necessità del lavoro, il lavoratore verrà
condotto (e se si rifiuta non verrà assunto, alla faccia della
volontarietà della procedura!) in un ufficio dove dichiarerà
qualunque cosa il datore di lavoro pretenda per assumerlo. Queste dichiarazioni
peseranno come macigni, se in un secondo momento il lavoratore volesse
far valere le effettive caratteristiche della sua prestazione lavorativa
davanti al giudice.
Questa "innovazione" costituisce una vera e propria aberrazione
giuridica introducendo nella legislazione sociale, da sempre fondata sulla
costituzione di istituti giuridici posti a tutela del contraente debole
del contratto di lavoro - il lavoratore - un istituto a tutela del contraente
forte - il datore di lavoro.
Dopo l'affermazione di questa filosofia volta a far sì che il lavoratore
sia solo, in condizioni di inferiorità, di fronte alla controparte,
il Libro Bianco sferra un attacco risolutivo al lavoro in quanto tale,
teorizzando lo "Statuto dei Lavori".
Non si devono estendere i diritti a tutte le forme di lavoro, si deve
al contrario prevedere un piccolo nucleo, uno "zoccolo duro",
di diritti - quelli naturali (bontà loro) - da riconoscere a tutti.
Questa "pulsione" sociale viene prontamente giustificata sul
libro bianco come necessaria per … non turbare la concorrenza e
quindi il mercato (sic!).
Si ipotizza un sistema di tutele a "cipolla" in cui queste aumentano
progressivamente per un gruppo sempre più ristretto di lavoratori,
e si giunge alla stessa liquidazione del concetto di lavoro subordinato
a favore di specifiche nozioni di lavoro, caratterizzate da uno specifico
quadro normativo e non commensurabili tra loro.
Come già detto, per il Libro Bianco il lavoro nero è una
iattura non in quanto strumento di sfruttamento, ma in quanto turbatore
del mercato e limite allo sviluppo produttivo. Stabilito come il lavoro
nero sia in massima parte determinato dall'ingabbiamento di salari e dai
trattamenti normativi imposti dai CCNL e dalle leggi che impediscono il
libero dispiegarsi delle reali dinamiche economiche, la soluzione che
viene proposta è quella di adeguare il quadro sociale e legale,
appunto, alle reali dinamiche economiche, ovvero di legalizzare le condizioni
salariali, contributive e normative proprie del lavoro nero.
Concretamente l'articolo 3 della legge delega modifica la legislazione
sul part-time attraverso la liberalizzazione del lavoro supplementare.
In sostanza un datore di lavoro potrà assumere un lavoratore a
tempo ridotto ed utilizzarlo poi per il numero di ore di lavoro che effettivamente
gli necessiteranno, scaricando così sul lavorare i costi delle
proprie oscillazioni di lavoro.
Il fatto che in assenza di previsioni contrattuali il datore di lavoro
potrà liberamente accordarsi con il singolo lavoratore apre poi
la strada ad accordi sempre più al ribasso in sede contrattuale.
L'articolo 4 delle deleghe legalizza altre forme di lavoro atipico a cominciare
dal lavoro a chiamata: in cambio di un'indennità, lavori quando
serve e per quanto serve. Se una volta non sei disponibile alla chiamata
perdi il diritto all'indennità.
IL lavoro interinale viene esteso al settore agricolo (la forma più
classica di caporalato).
Le Collaborazioni Coordinate e Continuative vengono finalizzate ad un
progetto specifico, ad un programma di lavoro, ad una sua fase. Nella
sostanza si viene pagati esclusivamente sulla base del quantitativo di
produzione (materiale o immateriale che sia) realizzato. Se una volta,
per una larga parte delle prestazioni fornite dai lavoratori, questa tipologia
contrattuale si chiamava cottimo, la normativa sembra restringere il campo
delle collaborazioni spingendo le tipologie escluse verso il campo delle
prestazioni occasionali tendenzialmente non subordinate.
Vengono reintrodotte le "marchette" per i lavori occasionali
" ammissibilità di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio,
(…) regolarizzabili attraverso la tecnica di buoni corrispondenti
a un certo ammontare di attività lavorativa, ricorrendo, ai sensi
dell'articolo 5, ad adeguati meccanismi di certificazione".
Si prevede la possibilità che più lavoratori si obblighino
insieme per un'unica prestazione lavorativa come già avviene ad
esempio in edilizia in una forma di caporalato cooperativo.
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