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LA PRECARIETÀ COME PARADIGMA
Severo Lutrario (S.in. Cobas),Danilo Corradi (resp. precarietà Giovani Comunisti\e)

In questi anni il processo di precarizzazione del lavoro è diventato il fulcro delle politiche neo liberiste e del processo di globalizzazione affermatisi progressivamente dopo la crisi economica del '73-'74. la liberalizzazione dei mercati ha infatti reso impraticabili le politiche keinesiane di espansione del mercato interno attraverso la spesa pubblica e una parziale redistribuzione del reddito. In un mercato mondiale questi interventi non favorirebbero le imprese nazionali in quanto aumenterebbero in maniera sostanzialmente ininfluente la domanda, diminuendo la competitività di prezzo delle merci, aumentando i costi di produzione delle imprese nazionali, incentivando così la fuga e l'esportazione di capitali verso mercati del lavoro e sistemi fiscali più profittevoli. La partita della concorrenza globale si gioca evidentemente sull'innovazione tecnologica, ma soprattutto sulla riduzione del costo del lavoro, in particolare nei paesi europei dove il processo di unificazione impedisce l'utilizzo della svalutazione monetaria come intervento a favore delle esportazioni.
E' dentro questa spirale liberista che prende corpo l'attacco ai diritti del lavoro dell'ultimo ventennio del secolo scorso. La precarietà diviene la frontiera interna della globalizzazione, assume i contorni di un vero e proprio paradigma di società che si estende oltre i contratti di lavoro. L'università diviene un bacino di formazione professionale permanente a pagamento, il welfare-state è sostituito dalle politiche di workfare che legano una elemosina di diritti all'accettazione del lavoro precario, i diritti di cittadinanza dei migranti sono subordinati al "contratto di soggiorno", l'oppressione delle donne trova nuove articolazioni nella geografia di genere del precariato.

Cronologia dei provvedimenti. Una galoppata bipartisan:

Era il 1984. L'anno in cui iniziò lo sgretolamento della scala mobile e dell'approvazione della legge 863 varata in sede di finanziaria che estendeva i margini di applicazione del part-time, introducendo contemporaneamente, per la prima volta in Italia, i contratti di formazione e di "solidarietà". Si produceva, così, l'inizio di un processo ventennale di attacco al salario e di deregolamentazione del mercato del lavoro. Nel 1987 la legge 56 estese a tutti i settori produttivi l'applicazione del contratto a termine. La legge 146 del '90 obbligava, quindi, al preavviso di due settimane per l'indizione di qualsiasi sciopero mentre contemporaneamente venivano estese le attività considerate di pubblica utilità, e quindi passibili di limitazioni e prescrizioni del diritto di sciopero. Nel '91 con la legge 223 veniva introdotta la mobilità, formalmente utilizzabile per spostamenti di collocazione della manodopera, sostanzialmente utilizzata come aggiramento delle norme che regolano i licenziamenti collettivi e che hanno permesso l'uso massiccio delle esternalizzazioni come anticamera del licenziamento. La svolta definitiva si avrà, però, nel 1993. Il 23 luglio l'accordo tra la triade sindacale e il governo Amato, che aprirà la lunga fase della concertazione, lega la contrattazione salariale all'inflazione programmata, sempre inferiore a quella reale, escludendo qualsiasi possibilità di redistribuzione degli aumenti di produttività. La scala mobile è definitivamente cancellata in meno di dieci anni. E' l'inizio del più grande spostamento di ricchezza dal lavoro salariato al profitto della storia capitalistica del mondo, circa 20 punti percentuali nei paesi OCSE. Dal '93 in poi si assiste allo sfondamento sul terreno dei cosiddetti contratti atipici. Nel '94 viene ulteriormente estesa la possibilità di ricorrere all'uso della mobilità, dei contratti di formazione lavoro e del contratto di apprendistato. Il pacchetto Treu, varato dal centrosinistra nel '97, introdurrà il decentramento del collocamento e la sua sostanziale privatizzazione attraverso la creazione delle agenzie di lavoro interinale, ovvero attraverso la legalizzazione del nostrano caporalato. Dentro questo processo pluridecennale, il libro bianco di Maroni e le deleghe governative da esso derivate, quindi, rappresentano da una parte l'accelerazione definitiva verso una totale deregolamentazione del mercato del lavoro e dall'altra la sintesi politica più conseguente e sfacciata dell'ideologia liberista globale

Il Libro Bianco e l'ideologia dei nuovi lavori:
Il Libro Bianco, predisposto da un pool di "tecnici" di area ulivista e pubblicato da Maroni nell'ottobre del 2001, parte da una precisa affermazione: la presunta modificazione del lavoro, con l'affermazione su larga scala di forme nuove di lavoro, evidentemente legate alla diffusione delle nuove tecnologie, funzionalmente non riconducibili per loro natura nel quadro delle prestazioni di lavoro tradizionalmente intese.
E' da questo assioma che viene fatta discendere l'ineludibilità della flessibilità e la frantumazione del lavoro, passando da quello subordinato ai "lavori" variamente definiti e caratterizzati dal restringimento delle tutele, mano a mano che si estende la platea dei soggetti identificati.
"I mutamenti che intervengono nell'organizzazione del lavoro e la crescente spinta verso una valorizzazione delle capacità dell'individuo stanno trasformando il rapporto di lavoro. Ciò induce a sperimentate nuove forme di regolazione, rendendo possibili assetti regolatori effettivamente conformi agli interessi del singolo lavoratore ed alle specifiche aspettative in lui riposte dal datore di lavoro (…). Assai più che semplice titolare di un "rapporto di lavoro", il prestatore di oggi e, soprattutto, di domani, è un collaboratore (…) occorre (…) riconoscere i profondi mutamenti intervenuti nell'organizzazione del lavoro, la crescente spinta verso una soggettività nel vissuto della propria condizione lavorativa e quindi rivalutare convenientemente il ruolo del contratto individuale. "

E ancora, sempre sulla base delle presunte caratteristiche innovative dei nuovi lavori:
"Il Governo pertanto invita le parti sociali a valutare la possibile ridefinizione del rapporto fra momento collettivo ed individuale nella regolazione del rapporto di lavoro, rendendo possibile la definizione di assetti regolatori effettivamente conformi agli interessi del singolo lavoratore ed alle specifiche aspettative in lui riposte dal datore di lavoro."
La realtà è ben diversa: sempre sono esistite figure professionali che per il loro specifico bagaglio tecnico e/o culturale avevano una personale capacità contrattuale da far valere con un datore di lavoro o un committente. Le nuove tecnologie, le nuove professionalità, in questo senso, non incidono, se non in maniera percentualmente residuale, sulla stragrande maggioranza dei "lavori" esistenti e disponibili, ovvero la loro introduzione e la loro diffusione non modifica sostanzialmente le reali prospettive e le condizioni di lavoro della quasi totalità delle persone.
A conferma di questa ipotesi possiamo citare alcuni dati che se pur parziali sono sintomo di una tendenza evidente nell'applicazione dei contratti atipici. Dal '92 al 2000 l'occupazione dipendente è aumentata dello 0,75 % mentre i contratti atipici sono cresciuti del 45,2 %. Tale aumento diviene esponenziale negli ultimi anni. Nel '99 le prestazioni di lavoro interinale erano 194mila, nel 2000 472mila. Il dato più interessante, e che forse sorprenderà i più, è che il 78,4 % di queste prestazioni riguarda "lavoro operaio in senso stretto" (dati ires-cgil), e solo il 9,4 % delle prestazioni interinali si effettua nel settore dei servizi. Mentre il settore più "interinale" è il settore metalmeccanico, dove si concentrano il 43 % dei "lavoratori in affitto". Definire il settore operaio metalmeccanico il più legato alle nuove tecnologie informatiche o la catena di montaggio della Fiat di Cassino il luogo principe della "valorizzazione delle singole capacità dell'individuo" ci sembra un paradosso. A nostro avviso emerge in queste cifre la fondamentale natura politica della precarizzazione e dell'individualizzazione dei rapporti di lavoro, fuori da qualsiasi presunta "oggettività" del processo di introduzione delle nuove tecnologie nell'apparato produttivo.

Il mercato come regolatore occupazionale:
L'altro assioma da cui parte il Libro Bianco sono le virtù taumaturgiche connaturate al mercato che, per esprimere tutte le proprie capacità, deve essere liberato dalle pastoie burocratiche e normative per essere subordinato esclusivamente ai fattori economici: il lavoro non è dunque più un diritto che la società cerca di soddisfare, ma una merce da rendere appetibile in termini di profitto per il capitale.
"Anzitutto, appare necessario imprimere una decisa accelerazione alle misure che possano favorire un efficiente ed equo incontro tra domanda e offerta. Il conseguimento di una maggiore occupazione non dipende esclusivamente dalle politiche del lavoro (...) esse, tuttavia, devono assicurare che la crescita economica possa essere pienamente sfruttata, accrescendo le possibilità occupazionali degli individui ed aumentando l'intensità occupazionale dello sviluppo economico. A questo fine deve essere rafforzata la capacità di funzionamento efficiente del mercato, liberandolo dalle inefficienze economiche e normative che hanno nel corso degli anni ostacolato il pieno dispiegarsi delle sue potenzialità."
Logica conseguenza di ciò è la concezione degli strumenti di gestione del collocamento, né più né meno, come negozi - market - della merce\lavoro, ed in questo senso il modello preso ad esempio è quello delle agenzie di lavoro interinale, cui il Libro Bianco sollecita sia rimosso il vincolo di esclusività (cioè le agenzie devono occuparsi di tutti gli aspetti legati alla vendita, affitto e promozione della merce lavoro), e sia consentita la gestione in forma imprenditoriale.
L'articolo 1 della delega al governo, approvato dalla Camera il 30 ottobre 2002 dà seguito ai propositi espressi nel Libro Bianco eliminando le ultime vestigia del vecchio collocamento, fondato su una concezione del lavoro come diritto (L. 264/49), ed eliminando il vincolo di oggetto esclusivo sia per le agenzie di lavoro interinale che per i collocamenti privati previsti dalla legge 496/97(pacchetto Treu).
Esemplare della riduzione del lavoro da diritto a merce è la vicenda delle modifiche al collocamento introdotte dal governo a ridosso dello sciopero generale dell'inizio del 2002. In quella circostanza il provvedimento più rilevante è stato la soppressione delle graduatorie, rese in realtà inutili già dalla normativa del 1987. Il provvedimento è esemplare e propedeutico alle "riforme" contenute nella delega. Le graduatorie, infatti, partivano dall'idea che il lavoro fosse un diritto ed il tempo trascorso senza il godimento di questo diritto (ovvero l'avanzata in graduatoria) forniva il tangibile segno di una legittima aspettativa delle persone che la collettività era chiamata a soddisfare. Ora anche formalmente tutto ciò è stato eliminato, il lavoratore, come una qualsiasi merce, è sullo scaffale del negozio e la funzione delle politiche attive per il lavoro è quella, se possibile, di evitare che il prodotto vada in scadenza sullo scaffale.
L'articolo 1 della delega non si limita alla sola organizzazione dei "negozi di lavoro" ed entra nel merito di ogni possibile mediazione ed intermediazione delle prestazioni lavorative, in primo luogo abrogando la legge 1369/60 che vieta l'appalto di semplice prestazioni di manodopera (la tale ditta fornice alla ditta tal'altra tot lavoratori che lavoreranno con i mezzi, i materiali, le attrezzature di chi usufruisce la prestazione e sotto la direzione degli incaricati della stessa rimanendo dipendenti retribuiti dalla prima ditta).
Già il pacchetto Treu, tra le tante colpe, aveva aperto una breccia nell'applicazione della L. 1369/60, consentendo, attraverso le agenzie, l'affitto temporaneo di lavoratori, ora la falla diviene mostruosa attraverso il concetto che rende lecito tutto quello che non sia espressamente vietato e, soprattutto, attraverso l'ammissione dell'affitto di manodopera anche a tempo indeterminato. Nella sostanza un lavoratore potrà lavorare anche 40 anni per un'azienda senza divenirne mai dipendente.
L'ulteriore dogma che scaturisce dal Libro Bianco, e che si fonda su un salto logico che ci si guarda bene dal giustificare, è quello che lega l'introduzione di garanzie a favore di chi si trova sul mercato del lavoro alla sottrazione di garanzie per chi è titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e quindi non titolare di diritti ma "privilegiato".
"Il Governo ritiene che l'attuale ordinamento giuridico del lavoro si limiti a realizzare la protezione del lavoratore in quanto titolare di una posizione lavorativa, garantendo agli insiders una posizione di privilegio a scapito degli outsiders, sostanzialmente abbandonati a se stessi da strutture di collocamento pubblico del tutto inadeguate. Se occorre da un lato rimodulare convenientemente la protezione accordata al lavoratore occupato, dall'altro è necessario assicurare una più alta tutela sul mercato. Sul piano del rapporto di lavoro si tratta quindi di stimolare l'adattabilità dei dipendenti (vale a dire flessibilità e formazione); su quello del mercato le autorità comunitarie richiedono agli Stati membri di realizzare un sistema pubblico di servizi all'impiego che, integrando e lasciando competere al tempo stesso operatori pubblici e privati, garantisca l'occupabilità."
Ma quali sarebbero le garanzie e le tutele sul mercato?
Se da una parte ci si affida ad un più efficiente incontro tra domanda e offerta (la garanzia sarebbe il mercato più selvaggio possibile!) dall'altra sarebbero gli ammortizzatori sociali concepiti in maniera punitiva ed alternativa a quelli attualmente esistenti a sostegno degli occupati.
Il Patto per l'Italia ha normato proprio questo aspetto, trasformando gli ammortizzatori sociali da strumenti di difesa del lavoro a calmiere sociale dell'aumento di licenziabilità, attraverso lo spostamento delle risorse, progressivamente ridotte a seguito dell'annunciata riduzione della pressione contributiva sulle imprese, dagli istituti quali la "cassa integrazione" e la "mobilità" ad un'indennità di disoccupazione pensata senza alcun riferimento ad una nozione di salario sociale. Tale indennità è concepita come obbligo ad alimentare e finanziare "l'affare"- per i gestori privati, padronali e sindacali che siano - del collocamento, delle "politiche attive per il lavoro". In questo ambito il Patto per l'Italia riesce ad andare oltre le stesse previsioni del Libro Bianco quando, differenziando i contributi per settori merceologici, ovvero determinando l'entità della contribuzione a carico delle imprese sulla base dell'effettivo ricorso all'indennità di disoccupazione del settore merceologico di appartenenza, sposta la nozione di questo istituto dal piano previdenziale al piano assicurativo, per quanto al momento obbligatorio al pari dell'assicurazione Inail, ovvero ad un piano tendenzialmente privatistico in cui il rischio di disoccupazione verrebbe coperto dal pagamento, da parte dei soggetti direttamente interessati (singolo datore di lavoro e lavoratore), di una polizza la cui entità sarebbe direttamente proporzionale alle probabilità che l'evento assicurato si verifichi. Tendenza questa affatto aleatoria, alla luce della nozione di lavoro e di contratto di lavoro quale mero negozio giuridico, contenute nel libro bianco.
Se dunque il mercato del lavoro viene tutelato (?) attraverso la sua liberalizzazione e deregolamentazione, il sistema della formazione permanente ed il trasferimento degli ammortizzatori dal lavoro, un ulteriore asse del Libro bianco è la destrutturazione del contratto di lavoro a partire dal salario.
Per il Libro Bianco i CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro) impediscono ai salari di dipendere dai fattori di carattere economico (leggi profitto) e li ingabbiano impedendo l'auspicabile differenziale tra le retribuzioni del nord e quelle del sud, che non sarebbero sufficientemente più basse. A questo aspetto, tra l'altro, il Libro Bianco fa risalire gran parte delle cause del lavoro nero. Ergo, le condizioni dei lavoratoti in nero sono quelle effettivamente auspicabili e quindi devono essere legalizzate impedendo così le attuali distorsioni allo sviluppo (!)
"Al fine di determinare valori di equilibrio dei vari tipi di differenziali, il mercato ha continuato ad operare attraverso varie forme di slittamento salariale, trovando un limite, tuttavia, nei livelli minimi salariali fissati dai contratti nazionali, i quali hanno determinato una struttura delle retribuzioni più "compressa" di quella che sarebbe altrimenti risultata sulla base dell'azione dei fattori di carattere economico (…)
I dati disponibili indicano che le retribuzioni sono più elevate al Nord rispetto al Sud, ma molto probabilmente, il differenziale è minore di quello che sarebbe necessario (…) Un aumento dell'offerta di lavoro al Nord ed una significativa riduzione della disoccupazione al Sud possono richiedere, fra le altre cose, una più accentuata differenziazione dei rispettivi salari reali.
Un eccesso di rigidità delle remunerazioni penalizza l'espansione occupazionale nelle aree a bassa produttività (ovvero favorisce la crescita del sommerso) e contribuisce alle distorsioni territoriali dello sviluppo".
Peccato che i dati disponibili indichino la tendenza opposta. Il 74% del lavoro interinale si concentra al nord (dove è minore l'incidenza della disoccupazione e del sommerso), il 15,6 % al centro e il 10 % al sud; contemporaneamente il lavoro nero al sud è aumentato del 10%. Ovvero la riduzione dei diritti non aumenta l'occupazione né favorisce l'emersione dall'illegalità, semmai livella tutti i rapporti di lavoro verso il basso. Il vero obbiettivo è nuovamente politico e di classe, ovvero la liquidazione del contratto nazionale di lavoro.
"Questa situazione appare il risultato anche di un sistema di contrattazione collettiva che mantiene caratteristiche di centralizzazione inadatte ad assicurare una flessibilità della struttura salariale, che sia capace di adeguarsi ai differenziali di produttività e di rispondere ai diversi disequilibri del mercato.
Appare opportuno, dunque, che le parti sociali anzitutto, e le istituzioni nazionali e locali, in quanto datori di lavoro, considerino l'opportunità di rivisitare l'attuale assetto contrattuale, al fine di dotarlo di una maggiore flessibilità. Ciò può avvenire rafforzando la contrattazione decentrata, e legandola in maniera più stretta ai luoghi in cui si determinano i guadagni di produttività, anche considerando le condizioni specifiche del mercato del lavoro."
L'individualizzazione totale

Il mercato del lavoro disegnato dal Libro Bianco è un mercato selvaggio, in cui retribuzioni e condizioni di lavoro sono subordinate ad un unico fattore, il profitto e in cui il contraente debole del contratto di lavoro, che è, e resta, chi ha bisogno di lavorare per vivere, non deve poter contare su alcuna forma di sostegno e di tutela, in cui le ragioni del profitto devono prevalere sul consenso sociale e sullo stesso diritto.
L'articolo 5 della legge delega introduce in questo senso una pesante innovazione con la "Certificazione": nella sostanza, sotto il ricatto della necessità del lavoro, il lavoratore verrà condotto (e se si rifiuta non verrà assunto, alla faccia della volontarietà della procedura!) in un ufficio dove dichiarerà qualunque cosa il datore di lavoro pretenda per assumerlo. Queste dichiarazioni peseranno come macigni, se in un secondo momento il lavoratore volesse far valere le effettive caratteristiche della sua prestazione lavorativa davanti al giudice.
Questa "innovazione" costituisce una vera e propria aberrazione giuridica introducendo nella legislazione sociale, da sempre fondata sulla costituzione di istituti giuridici posti a tutela del contraente debole del contratto di lavoro - il lavoratore - un istituto a tutela del contraente forte - il datore di lavoro.
Dopo l'affermazione di questa filosofia volta a far sì che il lavoratore sia solo, in condizioni di inferiorità, di fronte alla controparte, il Libro Bianco sferra un attacco risolutivo al lavoro in quanto tale, teorizzando lo "Statuto dei Lavori".
Non si devono estendere i diritti a tutte le forme di lavoro, si deve al contrario prevedere un piccolo nucleo, uno "zoccolo duro", di diritti - quelli naturali (bontà loro) - da riconoscere a tutti. Questa "pulsione" sociale viene prontamente giustificata sul libro bianco come necessaria per … non turbare la concorrenza e quindi il mercato (sic!).
Si ipotizza un sistema di tutele a "cipolla" in cui queste aumentano progressivamente per un gruppo sempre più ristretto di lavoratori, e si giunge alla stessa liquidazione del concetto di lavoro subordinato a favore di specifiche nozioni di lavoro, caratterizzate da uno specifico quadro normativo e non commensurabili tra loro.
Come già detto, per il Libro Bianco il lavoro nero è una iattura non in quanto strumento di sfruttamento, ma in quanto turbatore del mercato e limite allo sviluppo produttivo. Stabilito come il lavoro nero sia in massima parte determinato dall'ingabbiamento di salari e dai trattamenti normativi imposti dai CCNL e dalle leggi che impediscono il libero dispiegarsi delle reali dinamiche economiche, la soluzione che viene proposta è quella di adeguare il quadro sociale e legale, appunto, alle reali dinamiche economiche, ovvero di legalizzare le condizioni salariali, contributive e normative proprie del lavoro nero.
Concretamente l'articolo 3 della legge delega modifica la legislazione sul part-time attraverso la liberalizzazione del lavoro supplementare. In sostanza un datore di lavoro potrà assumere un lavoratore a tempo ridotto ed utilizzarlo poi per il numero di ore di lavoro che effettivamente gli necessiteranno, scaricando così sul lavorare i costi delle proprie oscillazioni di lavoro.
Il fatto che in assenza di previsioni contrattuali il datore di lavoro potrà liberamente accordarsi con il singolo lavoratore apre poi la strada ad accordi sempre più al ribasso in sede contrattuale.
L'articolo 4 delle deleghe legalizza altre forme di lavoro atipico a cominciare dal lavoro a chiamata: in cambio di un'indennità, lavori quando serve e per quanto serve. Se una volta non sei disponibile alla chiamata perdi il diritto all'indennità.
IL lavoro interinale viene esteso al settore agricolo (la forma più classica di caporalato).
Le Collaborazioni Coordinate e Continuative vengono finalizzate ad un progetto specifico, ad un programma di lavoro, ad una sua fase. Nella sostanza si viene pagati esclusivamente sulla base del quantitativo di produzione (materiale o immateriale che sia) realizzato. Se una volta, per una larga parte delle prestazioni fornite dai lavoratori, questa tipologia contrattuale si chiamava cottimo, la normativa sembra restringere il campo delle collaborazioni spingendo le tipologie escluse verso il campo delle prestazioni occasionali tendenzialmente non subordinate.
Vengono reintrodotte le "marchette" per i lavori occasionali " ammissibilità di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, (…) regolarizzabili attraverso la tecnica di buoni corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa, ricorrendo, ai sensi dell'articolo 5, ad adeguati meccanismi di certificazione".
Si prevede la possibilità che più lavoratori si obblighino insieme per un'unica prestazione lavorativa come già avviene ad esempio in edilizia in una forma di caporalato cooperativo.