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CONOSCERE
LA LEGGE 30
LE NUOVE REGOLE DEL MERCATO DEL LAVORO
esame analitico del contenuto del decreto Legislativo 10/09/2003
276 applicativo della legge 30
Il decreto non trova diretta applicazione per le pubbliche amministrazioni
ed il loro personale
E’ prevista la possibilità della stipula di un accordo interconfederale
per la gestione dell’applicazione generale del decreto
AGENZIE
PER IL LAVORO
Presso il MLPS è istituito l’albo delle agenzie per il lavoro
Entro 60 giorni dalla domanda delle società interessate (modalità
di presentazione e delle verifiche verranno stabilite con appositi decreti)
il MLPS, verificati i requisiti, rilascia l’autorizzazione provvisoria
e iscrive la società nell’albo (vige il silenzio assenso
dopo 90 giorni). Dopo due anni, su richiesta, il MLPS rilascia entro 90
giorni l’autorizzazione a tempo indeterminato (vige ancora il silenzio
assenso dopo 90 giorni). Le agenzie hanno l’obbligo di comunicare
qualunque variazione dell’attività.
I requisiti per l’autorizzazione sono: essere una società
di capitali o una cooperativa o un consorzio di cooperative (per le ultime
due sezioni dell’albo sono ammesse anche le società di persone)
(italiana o dell’UE), avere la sede legale in Italia o in UE, avere
la disponibilità di uffici in locali idonei e adeguante competenze
professionali (i criteri di valutazione verranno stabiliti con successivo
decreto del MLPS da emanare entro 30 giorni), avere amministratori senza
condanne penali, garantire la trasparenza contabile, in specie per i soggetti
senza oggetto esclusivo nello statuto, assicurare un’azione proattiva
in relazione alla borsa continua del lavoro.
L’albo
è suddiviso in cinque sezioni:
agenzie
di somministrazione
(le agenzie iscritte in questa sezione vengono automaticamente iscritte
anche alle sezioni “intermediazioni”, “ricerca e selezione
del personale” e “supporto alla riqualificazione professionale)
I requisiti specifici richiesti sono: un capitale versato non inferiore
a 600.000 € ovvero un’analoga disponibilità tra capitale
versato e riserve indivisibili per le cooperative; un deposito cauzionale
(sono esonerate le società che hanno dato garanzie analoghe in
altro Stato dell’UE) per i primi due anni di 350.000 € e, a
partire dal terzo anno, una fideiussione non inferiore al 5% del fatturato
e comunque non inferiore a 350.000 €; la regolarità contributiva,
il rispetto del CCNL, la contribuzione ai fondi per la formazione e l’integrazione
al reddito; avere l’indicazione della somministrazione come oggetto
sociale prevalente, anche se non esclusivo, nello statuto e svolgere l’attività
in almeno 4 regioni.
Per le cooperative devono esserci almeno 60 soci tra cui, quale socio
sovventore, almeno un fondo mutualistico per la cooperazione
Sono abilitate a svolgere tutte le attività consentite di somministrazione
che sono:
(a tempo indeterminato)
per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa
la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet,
sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
per servizi di pulizia, custodia, portineria; per servizi, da e per lo
stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione
di macchinari e merci; per la gestione di biblioteche, parchi, musei,
archivi, magazzini, nonché servizi di economato; per attività
di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione
delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale,
ricerca e selezione del personale; per attività di marketing, analisi
di mercato, organizzazione della funzione commerciale; per la gestione
di call-center, nonché per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali
nelle aree Obiettivo 1 Reg. UE; per costruzioni edilizie all’interno
degli stabilimenti; per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari;
per particolari attività produttive, con specifico riferimento
all’edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più
fasi successive di lavorazione, l’impiego di manodopera diversa
per specializzazione da quella normalmente impiegata nell’impresa;
in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali
o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative.
(a tempo determinato)
a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore.
La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi
di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata
ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente
più rappresentativi
agenzie
di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
i requisiti specifici richiesti sono: un capitale versato non inferiore
a 350.000 € ovvero un’analoga disponibilità tra capitale
versato e riserve indivisibili per le cooperative; un deposito cauzionale
(sono esonerate le società che hanno dato garanzie analoghe in
un altro Stato dell’UE) per i primi due anni di 200.000 € e,
a partire dal terzo anno, una fideiussione non inferiore al 5% del fatturato
e comunque non inferiore a 200.000 €. La regolarità contributiva,
il rispetto del CCNL, la contribuzione ai fondi per la formazione e l’integrazione
al reddito.
Per le cooperative devono esserci almeno 20 soci tra cui, quale socio
sovventore, di almeno un fondo mutualistico per la cooperazione
Sono autorizzate a svolgere esclusivamente una tra le attività
per le quali è consentita la somministrazione a tempo indeterminato
(ad esclusione di quelle individuate dalla contrattazione collettiva)
agenzie
di intermediazione
(le agenzie iscritte in questa sezione vengono automaticamente iscritte
anche alle sezioni “ricerca e selezione del personale” e “supporto
alla riqualificazione professionale)
Svolgono la mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione
all’inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori
svantaggiati, comprensiva tra l’altro: della raccolta dei curricula
dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa
banca dati; della promozione e gestione dell’incontro tra domanda
e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente,
di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito
della attività di intermediazione; dell’orientamento professionale;
della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate
all’inserimento lavorativo;
I requisiti specifici richiesti sono: un capitale versato non inferiore
a 50.000 € e lo svolgimento dell’attività in almeno
4 regioni inoltre avere l’intermediazione quale oggetto sociale
prevalente anche se non esclusivo.
agenzie
di ricerca e selezione del personale
Svolgono l’attività di consulenza finalizzata alla risoluzione
di una specifica esigenza dell’organizzazione committente, attraverso
l’individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più
posizioni lavorative in seno all’organizzazione medesima, su specifico
incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo
dell’organizzazione committente; individuazione e definizione delle
esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità
della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma
di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali
di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso
appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature
maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative
finalizzate all’inserimento lavorativo; assistenza nella fase di
inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell’inserimento
e del potenziale dei candidati;
I requisiti specifici richiesti sono: un capitale versato non inferiore
a 25.000 € e la ricerca e selezione del personale quale oggetto sociale
prevalente anche se non esclusivo.
agenzie
di supporto alla ricollocazione professionale
Svolgono l’attività, effettuata su specifico ed esclusivo
incarico dell’organizzazione committente, anche in base ad accordi
sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori
di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la
preparazione, la formazione finalizzata all’inserimento lavorativo,
l’accompagnamento della persona e l’affiancamento della stessa
nell’inserimento nella nuova attività;
I requisiti specifici richiesti sono: un capitale versato non inferiore
a 25.000 € e il supporto alla ricollocazione professionale quale
oggetto sociale prevalente anche se non esclusivo.
Possono
svolgere intermediazione anche:
le università pubbliche e private e le fondazioni universitarie
con ad oggetto l’alta formazione nelle problematiche del mercato
del lavoro. Devono farlo senza fini di lucro e connettendosi proattivamente
alla borsa continua del lavoro
i comuni, le camere di commercio, gli istituti di scuola secondaria di
secondo grado statali e paritari. (seguendo le procedure normali) Devono
farlo senza fini di lucro, disponendo di locali idonei e di adeguate competenze
professionali, interconnettendosi proattivamente alla borsa continua del
lavoro e rispettando le regole sul trattamento dei dati personali
. un eventuale Fondazione(o altro) costituita dal Consiglio Nazionale
dei Consultenti del Lavoro (i singoli consulenti del lavoro non possono
fare intermediazione)
. Le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative che siano firmatarie di CCNL, le associazioni
in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale ed
aventi come oggetto sociale la tutela e l’assistenza delle attività
imprenditoriali, del lavoro o della disabilità e gli enti bilaterali
a queste condizioni: abbiano la disponibilità di uffici idonei
e adeguate professionalità, gli amministratori non abbiano condanne,
assicurino la trasparenza contabile e l’interconnessione proattiva
alla borsa continua del lavoro, rispettino la normativa sulla gestione
dei dati personali.
Le Regioni possono autorizzare esclusivamente nel loro ambito territoriale
le attività di “somministrazione a tempo indeterminato”,
“intermediazione”, di “ricerca e selezione del personale”
in presenza dei normali requisiti richiesti (ad eccezione dell’attività
in almeno quattro regioni che non viene richiesta). Entro 60 giorni dalla
richiesta la regione rilascia l’autorizzazione provvisoria comunicandola
al Ministero perché effettui la registrazione sull’apposita
sezione regionale dell’albo (da definire con apposito decreto entro
30 giorni). Dopo due anni, a richiesta, entro 60 giorni, la Regione rilascia
l’autorizzazione a tempo indeterminato previo eventuali accertamenti.
Le Regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative, istituiscono appositi elenchi
per l’accreditamento (provvedimento mediante il quale le Regioni
riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l’idoneità
a erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche
mediante l’utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione
attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare
riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta) degli operatori
pubblici e privati che operano nel loro territorio. Nell’accreditamento
devono garantire: la libertà scelta tra gli operatori, un’adeguata
diffusione dei servizi, l’omogeneità nazionale dei criteri
di rilevazione, l’interconnessione con la borsa continua del lavoro.
Devono inoltre disciplinare le modalità di cooperazione tra pubblico
e privato dei soggetti autorizzati (albo nazionale) o semplicemente accreditati
e dettare i requisiti minimi per l’accredito e le modalità
delle verifiche.
I
DIRITTI DEI LAVORATORI SUL MERCATO
Art. 8 Il lavoratore ha il diritto di indicare i soggetti o le categorie
di soggetti ai quali possono essere comunicati i suoi dati e l’ambito
di diffusione indicato deve essere garantito. Entro 60 giorni il MLPS
emana un decreto che tra l’altro stabilisce le informazioni che
possono essere comunicate e diffuse tra gli operatori del sistema e le
modalità per consentire effettivamente al lavoratore di esprimere
le proprie volontà.
Le informazioni in possesso dei servizi per l’impiego hanno valore
certificatorio
Art. 9 Le comunicazioni inerenti al mercato del lavoro, effettuate con
qualunque mezzo, non possono essere anonime e devono essere comunque riconducibili
o al soggetto che ricerca i lavoratori (anche attraverso società
dello stesso gruppo o controllate o controllanti) o devono individuare
chiaramente il soggetto autorizzato o accreditato che effettua il servizio
con l’indicazione degli estremi del provvedimento autorizzativo.
Le comunicazioni devono comunque poter consentire agli interessati di
usufruire dell’offerta.
Art. 10 E’ vietato effettuare indagini o selezioni (anche consensuali)
su convinzioni personali, affiliazioni sindacali o politiche, credo religioso,
sesso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza,
età, handicap, razza, origine etnica, colore, ascendenza, origine
nazionale, gruppo linguistico, stato di salute, controversie con precedenti
datori di lavoro, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono
sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa
o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello
svolgimento dell’attività lavorativa.
I dati trattati devono essere esclusivamente attinenti al lavoro
Art. 11 I servizi per l’impiego sono gratuiti per i lavoratori.
LAVORATORI
SVANTAGGIATI E INVALIDI
A
seguito di un’apposita legislazione regionale (nelle more, in presenza
di una convenzione tra la/e agenzia/e, e i Comuni, le Province e le Regioni),
nei confronti dei lavoratori svantaggiati, le agenzie autorizzate alla
somministrazione (o appositi soggetti giuridici, costituiti e gestiti
a spese delle agenzie autorizzate e accreditati presso la regione) possono
derogare dal regime normale fissato per la somministrazione predisponendo
un piano individuale di inserimento o reinserimento con interventi formativi
e con la presenza di un tutore, purché l’assunzione sia di
almeno sei mesi. Inoltre, per un anno e se il contratto dura almeno nove
mesi, possono calcolare la paga detraendo ogni indennità che il
lavoratore dovesse percepire per il suo stato di disoccupazione o inoccupazione
ed i contributi detraendo gli eventuali contributi figurativi che il lavoratore
dovesse avere accreditati.
Se il lavoratore svantaggiato dovesse rifiutare (in un raggio di 80 minuti
con i mezzi pubblici dalla propria abitazione) un progetto individuale
di reinserimento o di partecipare, senza un motivo di forza maggiore,
ad un corso di formazione professionale autorizzato (congrui rispetto
alle sue competenze e qualifiche), oppure rifiuti un’ offerta di
lavoro retribuito almeno all’80% rispetto alle mansioni di provenienza,
ovvero non abbia comunicato all’INPS un’attività lavorativa,
decade dalle liste e dai sussidi. La decadenza avviene con la comunicazione
all’INPS da parte delle agenzie. L’INPS sospende immediatamente
l’erogazione dei sussidi dandone comunicazione agli interessati.
Entro 30 giorni si può ricorrere alla Direzione Provinciale del
Lavoro che decide nei 20 giorni successivi dandone comunicazione al servizio
per l’impiego e all’INPS.
(norma transitoria sottoposta a verifica dopo 18 mesi)
Per il collocamento dei lavoratori svantaggiati i Servizi della provincia
(in particolare quelli per i disabili), stipulano convenzioni quadro,
che devono essere validate dalle Regioni, con le associazioni sindacali
datoriali e dei prestatori comparativamente più rappresentative
a livello nazionale e con le associazione e i consorzi di cooperative,
convenzioni aventi per oggetto il conferimento di commesse alle cooperative
sociali da parte delle imprese associate o aderenti. Le convenzioni stabiliscono
le modalità di adesione delle aziende, i criteri di individuazione
dei lavoratori svantaggiati da inserire in cooperativa, le modalità
di attestazione del valore complessivo annualmente conferito da ciascuna
impresa e la correlazione con il numero di lavoratori svantaggiati inseriti
in cooperativa, il coefficiente per l’escomputo degli invalidi,
il limite percentuale massimo di copertura delle quote riservate. A questo
proposito, infatti, il conferimento delle commesse alle cooperative sociali
costituisce adempimento dell’impresa agli obblighi di assunzione
dei disabili (o altro personale riservatario) nella misura calcolata sulla
base del citato coefficiente e comunque nel limite massimo innanzi citato,
a patto che l’impresa provveda all’assunzione della restante
percentuale di invalidi (o altro personale riservatario).
(norma transitoria sottoposta a verifica dopo 18 mesi)
BORSA
CONTINUA NAZIONALE DEL LAVORO
Totalmente da definire, dovrebbe consentire l’accesso attivo e passivo
di tutti alla banca dati da ogni punto della rete, pubblico o privato
che sia.
REGIME
SANZIONATORIO
La somministrazione abusiva (sia per il somministratore che per l’utilizzatore)
è punita con l’ammenda di 5 € per ogni lavoratore e
per ogni giornata. Se vi è sfruttamento di minori la pena è
dell’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda è aumentata
fino ad un sestuplo. Se la somministrazione è posta in essere con
la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o
di contratto la pena è dell’ammenda di 20 € per ciascun
lavoratore e ciascun giorno di somministrazione.
L’intermediazione abusiva è punita con l’arresto fino
a 6 mesi e con l’ammenda da 1.500 € a 7.000 €, se non
vi è scopo di lucro la pena è dell’ammenda da 500
€ a 2.500 €.
Se vi è sfruttamento di minori la pena è dell’arresto
fino a 18 mesi e l’ammenda è aumentata fino ad un sestuplo.
In caso di condanna viene confiscato il mezzo eventualmente utilizzato.
La mancata stipula del contratto di somministrazione, ovvero la stipula
a tempo indeterminato per servizi non consentiti, ovvero a tempo determinato
per attività non consentite, ovvero per attività per le
quali è espressamente vietata, sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 250 € a 1.250 €.
La richiesta di pagamento dei servizi al lavoratore è punita con
la pena dell’arresto non superiore ad un anno e con l’ammenda
da 2.500 € a 6.000 €. Inoltre è disposta la cancellazione
dall’albo.
Per le indagini non dovute sui lavoratori si applica l’articolo
38 della L. 300/70, fino ad arrivare alla sospensione dall’Albo
e alla cancellazione.
Entro sei mesi il MLPS deve dettare i criteri sul contenzioso relativo
al pregresso regime in materia di intermediazione e interposizione.
SOMMINISTRAZIONE
Tutti possono ricorrere alla somministrazione di lavoro purché
lo facciano a mezzo delle agenzie autorizzate. Il lavoratore somministrato
lavora nell’interesse, sotto la direzione ed il controllo dell’utilizzatore.
E’ assunto dal somministratore a tempo determinato o a tempo indeterminato,
in questo secondo caso nei periodi di non lavoro resta a disposizione
dell’utilizzatore salvo giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.
Il contratto può essere concluso a tempo indeterminato (vedi i
casi indicati prima) anche, senza alcuna limitazione, per tutte le attività
stabilite dai CCNL o territoriali stipulati dalle associazioni datoriali
e dei prestatori comparativamente più rappresentative.
Il contratto può essere concluso a tempo determinato per ragioni
di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se
riferibili alla ordinaria attività dell’organizzatore. La
percentuale consentita è stabilita dai CCNL.
La somministrazione è vietata: in sostituzione di lavoratori in
sciopero, in assenza della valutazione ex D.L.vo 626/94 e, salvo accordo
sindacale, nelle aziende in cui nei sei mesi precedenti vi siano stati
licenziamenti collettivi o sospensioni dell’attività (CIGS)
riguardanti lavoratori con le stesse mansioni.
Il contratto di somministrazione ha forma scritta e deve obbligatoriamente
contenere (altrimenti il contratto è nullo e il lavoratore si considera
alle dipendenze dell’utilizzatore): gli estremi dell’autorizzazione
rilasciata al somministratore; il numero di lavoratori da somministrare;
i casi e le ragioni della somministrazione nonché gli eventuali
rischi per la sicurezza e le misure di prevenzione adottate; la data di
inizio e la durata del contratto.
Il contratto deve ancora contenere questi ulteriori elementi (rispettando
il CCNL): mansioni e inquadramento dei lavoratori; luogo, orario, trattamento
economico e normativo dei lavoratori; assunzione da parte del somministratore
delle obbligazioni riguardanti paga e contributi dei lavoratori; obbligazione
in solido, salvo rivalsa, dell’utilizzatore.
Al lavoratore devono essere comunicate per iscritto le informazioni di
cui sopra con l’indicazione della data di inizio e della durata
della sua prestazione.
Nel contratto di assunzione a tempo indeterminato deve essere riportata
l’indennità mensile (ricavata dal CCNL e non inferiore a
quella fissata dal MLPS con apposito decreto), divisibile in quote orarie,
relativa proporzionalmente ai periodi di non lavoro. L’indennità
è esclusa da qualunque computo per gli istituti di legge o di contratto.
Non si applica la mobilità (si fa riferimento ai licenziamenti
collettivi della 604).
L’utilizzatore conteggia i lavoratori somministrati solo ai fini
della sicurezza. I lavoratori somministrati non si conteggiano ai fini
delle assunzioni obbligatorie.
Per ogni lavoratore assunto con contratto di somministrazione sia a tempo
determinato che a tempo indeterminato, il somministratore deve versare
un contributo pari al 4% della retribuzione corrisposta ad un fondo bilaterale
tra i sottoscrittori il CCNL della somministrazione e destinato alla formazione
e all’integrazione del reddito dei lavoratori. La violazione comporta
una sanzione di importo pari al contributo omesso che viene versata sul
fondo stesso. Dopo due anni il MLPS verifica e aggiorna l’entità
del contributo.
Salvo le disposizioni per i soggetti svantaggiati, i dipendenti dal somministratore
hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a
quello dei pari livello/mansioni dell’utilizzatore, ed ad usufruire
di tutti i servizi sociali ed assistenziali previsti per i dipendenti
dell’utilizzatore. I Contratti collettivi applicati dall’utilizzatore
stabiliscono modalità e criteri delle erogazioni economiche relative
ai risultati produttivi conseguiti.
L’utilizzatore ha nei confronti dei lavoratori somministrati tutti
gli obblighi relativi alla 626. Se impiega il lavoratore in mansioni superiori
o comunque diverse deve comunicarlo tempestivamente al somministratore
e al lavoratore. Se non lo fa sono a suo carico i relativi oneri. Per
l’esercizio del potere disciplinare l’utilizzatore comunica
al somministratore gli elementi oggetto della contestazione ex art. 7
L. 300/70.
Sono nulle clausole che tentino di impedire l’assunzione diretta
del lavoratore al termine del periodo di somministrazione.
I lavoratori godono formalmente dei diritti sindacali, hanno diritto di
partecipare alle assemblee dei lavoratori dell’utilizzatore ed hanno
il diritto di riunirsi quali dipendenti di un unico somministratore.
L’utilizzatore comunica preventivamente (o se giustificato da motivi
d’urgenza entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto)
alla RSU, alla RSA e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria
aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, il numero e i motivi del ricorso
alla somministrazione e, ogni dodici mesi, anche attraverso l’associazione
datoriale cui aderisce, numero, motivi, durata dei contratti, numero e
qualifica dei lavoratori interessati.
Il somministratore è inquadrato nel settore terziario. I contributi
per l’indennità corrisposta per i periodi di non lavoro sono
versati sulle cifre effettivamente erogate. I premi dell’assicurazione
contro gli infortuni sono calcolati sulla base della media ponderale calcolata
per l’utilizzatore. L’utilizzatore risponde per i danni provocati
dai lavoratori somministrati.
In presenza di somministrazione irregolare il lavoratore può chiedere
al giudice la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore
con effetto dall’inizio della somministrazione (non vale per le
pubbliche amministrazioni che, peraltro, possono utilizzare solo somministrazioni
a tempo determinato). In questo caso paghe e contributi corrisposti dal
somministratore liberano l’utilizzatore dal debito fino alla somma
effettivamente pagata e tutti gli atti compiuti dal somministratore si
intendono compiuti dall’utilizzatore.
Il giudice circa la valutazione delle ragioni che consentono la somministrazione
deve limitarsi all’accertamento della sussistenza di dette ragioni
e non può sindacare le scelte tecniche, organizzative o produttive
dell’utilizzatore.
Le clausole contrattuali previste per il lavoro interinale, in assenza
di un nuovo accordo, mantengono l’efficacia fino alla scadenza dei
CCNL per la determinazione delle esigenze di carattere temporaneo.
(norma transitoria sottoposta a verifica dopo 18 mesi)
APPALTO
E DISTACCO
L’appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per l’organizzazione
da parte dell’appaltatore dei mezzi necessari, ovvero, in relazione
alle esigenze dell’opera o del servizio, dall’esercizio del
potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori, nonché
per l’assunzione del rischio d’impresa.
L’appaltante è obbligato in solido per un anno dalla cessazione
dell’appalto ai fini retributivi e contributivi.
Il
distacco deve prevedere un interesse del distaccante che deve essere soddisfatto.
Un distacco che comporti un mutamento di mansioni necessita del consenso
del lavoratore interessato. Quando il distacco comporta un trasferimento
ad un’unità produttiva distante più di 50 Km deve
essere giustificato da comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive
o sostitutive.
GRUPPI
D’IMPRESA E TRASFERIMENTO D’AZIENDA
I gruppi di impresa, per tutte le società controllate e collegate,
possono farsi rappresentare dalle società capogruppo. Anche i Consorzi,
anche quelli costituiti in forma cooperativa, possono rappresentare i
soggetti consorziati o delegare la rappresentanza ad una società
consorziata. Questo non rileva ai fini dell’individuazione del soggetto
delle obbligazioni in capo alle singole società datrici di lavoro.
Si intende per trasferimento d’azienda - o di parte dell’azienda,
intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività
economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario
al momento del suo trasferimento - qualsiasi operazione che, in seguito
a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità
di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di
lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento
la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal
provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi
compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda. Nel caso in cui
l’alienante stipuli con l’acquirente un contratto di appalto
la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d’azienda oggetto
di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà
di cui all’articolo 1676 del CC.
LAVORO
INTERMITTENTE
E’ un contratto di lavoro per prestazioni discontinue o intermittenti
individuate dai CCNL o Territoriali o, provvisoriamente, con decreto del
MLPS emanato entro sei mesi. In via sperimentale (norma transitoria sottoposta
a verifica dopo 18 mesi) può essere stipulato anche con disoccupati
di età inferiore a 25 anni o con ultra-quarantacinquenni espulsi
dal ciclo produttivo, disoccupati o iscritti nelle liste di mobilità.
Il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che può
utilizzare la sua prestazione.
Il lavoro intermittente è vietato: in sostituzione di lavoratori
in sciopero, in assenza della valutazione ex D.L.vo 626/94 e, salvo accordo
sindacale, nelle aziende in cui nei sei mesi precedenti vi siano stati
licenziamenti collettivi o sospensioni dell’attività (CIGS)
riguardanti lavoratori con le stesse mansioni.
Il contratto di lavoro intermittente ha forma scritta e contiene i seguenti
elementi: durata e ipotesi soggettive o oggettive che consentono il contratto;
luogo e modalità della eventuale disponibilità garantita
e del preavviso di chiamata (comunque non inferiore ad un giorno lavorativo);
trattamento economico e normativo e l’indennità di disponibilità
divisibile in quote orarie (L’entità è stabilita dai
CCNL e non può essere inferiore a quella fissata con decreto del
MLPS; è esclusa da ogni computo, mentre i relativi contributi sono
versati per l’effettivo ammontare); indicazione di forme e modalità
della richiesta e della rilevazione della prestazione; tempi e modalità
dei pagamenti di retribuzione e indennità; le eventuali misure
di sicurezza.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare annualmente la RSU/RSA
dello stato del ricorso al lavoro a chiamata.
In caso di malattia o altra causa di indisponibilità il lavoratore
è tenuto ad informare tempestivamente il datore di lavoro specificando
la durata dell’impedimento. Per quel periodo perde l’indennità
di disponibilità. Qualora ometta l’informazione perde l’indennità
nella misura di 15 giorni o secondo la diversa previsione del CCNL.
Obbligarsi alla disponibilità (non è obbligatorio) fa si
che un ingiustificato rifiuto della prestazione comporti la perdita della
quota di disponibilità successiva al rifiuto, la possibile rescissione
del contratto ed il pagamento di un risarcimento del danno quantificato
dal CCNL o dal contratto di lavoro.
Ai fini previdenziali i lavoratori possono versare la differenza contributiva
tra quanto effettivamente versato dal datore di lavoro e la retribuzione
convenzionale.
Nei casi di lavoro intermittente previsto nei fine settimana o durante
le ferie estive o durante le vacanze di natale e pasqua, nonché
negli ulteriori casi che possono essere previsti nei CCNL, l’indennità
di disponibilità viene corrisposta solo in caso di effettiva chiamata.
Il lavoratore intermittente ha diritto ad un trattamento economico e normativo
non discriminatorio mentre i diversi istituti di legge e contrattuali
sono riproporzionato sulla base dell’effettivo lavoro prestato.
Il lavoro intermittente viene computato per i diversi istituti sulla base
dell’effettivo periodo di lavoro prestato.
Il periodo di disponibilità non conferisce alcun diritto al lavoratore.
LAVORO
RIPARTITO
Il contratto di lavoro ripartito è un contratto di lavoro con cui
due lavoratori assumono in solido un’unica obbligazione lavorativa.
Sono entrambi responsabili dell’intera obbligazione. La regolamentazione
è affidata ai CCNL.
Salvo diverse previsioni contrattuali i lavoratori sono liberi di organizzarsi
come preferiscono ma non possono farsi sostituire da terzi (se non autorizzati).
In caso di dimissioni di uno dei lavoratori il contratto decade salvo
che il datore di lavoro non richieda al rimanente lavoratore di assumere
l’intera obbligazione.
Il contratto di lavoro ripartito ha forma scritta e deve contenere: la
misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero,
settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno
dei lavoratori (ferma restando poi la flessibilità tra loro); il
luogo di lavoro, il trattamento economico e normativo spettante a ciascun
lavoratore; le misure di sicurezza.
I lavoratori sono tenuti ad informare preventivamente il datore di lavoro,
con cadenza almeno settimanale, dell’orario di lavoro di ciascun
lavoratore.
I lavoratori hanno diritto a trattamenti economici e normativi non discriminatori,
riproporzionati, al pari dei diversi istituti contrattuali e di legge,
sulla base dell’effettiva prestazione fornita.
I lavoratori hanno diritto a partecipare alle assemblee retribuite.
Per le prestazioni previdenziali i lavoratori ripartiti sono assimilati
al lavoratori a tempo parziale. Per gli assegni familiari non vengono
versati i contributi e la loro erogazioni, con modalità analoghe
a quelle previste per i part time, sono a carico dell’INPS. Il calcolo
delle prestazioni previdenziali e dei contributi è effettuato mensilmente
dividendo l’importo delle retribuzioni per il numero dei lavoratori
che risultano obbligati al momento di inizio dell’evento, salvo
conguaglio a fine anno.
LAVORO
A TEMPO PARZIALE
Nel lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato,
il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di
prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore.
I contratti collettivi stipulati dalle associazioni datoriali e dei prestatori
comparativamente più rappresentative stabiliscono il numero massimo
delle ore di lavoro supplementare effettuabili e le relative causali,
nonché le conseguenze del loro superamento.
L’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, se non prevista
e regolamentata dal contratto collettivo, richiede il consenso del lavoratore
interessato. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare
in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
I contratti collettivi possono prevedere una percentuale di maggiorazione
sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in relazione
al lavoro supplementare. I contratti collettivi possono anche stabilire
che l'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti
retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente mediante
l'applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta
per la singola ora di lavoro supplementare.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo
determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative
straordinarie. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale
vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioni in materia di
lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno.
Le parti possono concordare clausole flessibili relative alla variazione
della collocazione temporale della prestazione e stabilire anche clausole
elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione
lavorativa. I contratti collettivi stabiliscono: condizioni e modalità
in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione
temporale della prestazione lavorativa; condizioni e modalità in
relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in aumento
la durata della prestazione lavorativa; i limiti massimi di variabilità
in aumento della durata della prestazione lavorativa.
L’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare
in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare
la collocazione temporale della stessa comporta in favore del prestatore
di lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almeno
due giorni lavorativi, nonché il diritto a specifiche compensazioni,
nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi.
La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo
parziale richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno
specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro, reso,
su richiesta del lavoratore, con l'assistenza di un componente della rappresentanza
sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo. L’eventuale
rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo
di licenziamento.
L’inserzione nel contratto di lavoro a tempo parziale di clausole
flessibili o elastiche è possibile anche nelle ipotesi di contratto
di lavoro a termine.
Mentre la normativa precedente obbligava il datore di lavoro a dare la
precedenza ai lavoratori già assunti per la trasformazione di un
contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale e viceversa, ora
rende questa possibilità discrezionale per il datore di lavoro
e obbligatoria solo in caso di espressa previsione sullo specifico contratto
di lavoro a tempo parziale.
Mentre precedentemente i lavoratori a tempo parziale erano computati come
unità per l’applicabilità del titolo III delo Statuto
dei lavoratori (diritti sindacali), ora vengono computati in proporzione
alle ore di lavoro.
Il lavoro a tempo parziale in agricoltura viene totalmente liberalizzato.
APPRENDISTATO
Sono istituiti tre diversi tipi di apprendistato:
- per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione
E’ riservato a giovani e adolescenti che abbiano compiuto 15 anni.
Ha durata massima di 3 anni ed è finalizzato al conseguimento di
una qualifica. La durata è stabilita tenendo conto della qualifica
da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi
acquisiti e del “bilancio delle competenze” realizzato dagli
operatori, pubblici o privati, mediante l’accreditamento dei crediti
formativi. La regolamentazione è rimessa alle Regioni e alle province
autonome, sentite le organizzazioni datoriali e dei prestatori comparativamente
più rappresentative, che devono declarare le qualifiche professionali,
prevedere il monte ore di formazione interna o esterna (rinviando alle
previsioni contrattuali le modalità di erogazione della formazione
aziendale), stabilire le modalità di riconoscimento della qualificazione,
della registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo
e della presenza di un tutore aziendale con competenze adeguate.
- Professionalizzante riservato a soggetti tra 18 (17 per chi è
già in possesso di una qualifica professionale) e 29 anni. La durata
è stabilita dal CCNL in base alla qualifica da conseguire e va
da due a sei anni. Si possono sommare i periodi di apprendistato di istruzione
e formazione precedenti tenuto conto del limite massimo dei sei anni.
La regolamentazione dei profili normativi è rimessa alle Regioni
e alle province autonome, sentite le organizzazioni datoriali e dei prestatori
comparativamente più rappresentative, che devono prevedere un monte
ore di formazione formale, interno o esterna, non inferiore a 120 ore
l’anno (rinviando alle previsioni contrattuali le modalità
di erogazione della formazione aziendale), stabilire le modalità
di riconoscimento della qualificazione, della registrazione della formazione
effettuata nel libretto formativo e della presenza di un tutore aziendale
con competenze adeguate).
- Per diploma o percorsi di alta formazione riservato ai soggetti tra
18 (17 per chi è già in possesso di una qualifica professionale)
e 29 anni. Durata, regolamentazione e criteri sono rimessi alle Regioni
e province autonome per i profili che attengono alla formazione, in accordo
con le associazioni datoriali e dei prestatori comparativamente più
rappresentative a livello nazionale, le Università e le altre istituzioni
formative.
Per le prime due tipologie, il contratto ha forma scritta e deve contenere:
l’indicazione della prestazione lavorativa, il piano formativo individuale
e la qualificazione da conseguire. E’ vietato il cottimo, il datore
di lavoro può recedere dal rapporto al termine dell’apprendistato,
mentre prima può farlo solo per giusta causa o giustificato motivo.
La qualificazione conseguita con l’apprendistato costituisce credito
formativo (uscirà un apposito decreto).
Per l’armonizzazione delle qualifiche professionali presso il MPLS
viene istituito, in collaborazione con MIUR, le associazioni datoriali
e dei prestatori comparativamente più rappresentative e la Conferenza
Stato-Regioni, il Repertorio delle professioni.
L’apprendista può essere inquadrato due livelli contrattuali
sotto quello della qualifica che deve conseguire.
Salvo diversa previsione di legge o di contratto gli apprendisti sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti per l’applicazione
di istituti contrattuali e di legge.
Restano gli attuali incentivi previa verifica (da regolamentare con apposito
decreto) dell’effettiva attività di formazione. In caso di
inadempimento formativo imputabile esclusivamente al datore di lavoro
questi dovrà pagare il doppio dei contributi agevolati.
Ai fini previdenziali e assistenziali si applica la regolamentazione precedente
relativa all’apprendistato.
CONTRATTO
DI INSERIMENTO
Il Contratto di inserimento si basa su di un progetto individuale di adattamento
delle competenze professionali di un lavoratore ad un determinato contesto
lavorativo.
Possono essere assunti con questo contratto: soggetti di età compresa
tra 18 e 29 anni; disoccupati di lunga durata di età compresa tra
29 e 32 anni; disoccupati con più di 50 anni; chi non lavora da
due o più anni, donne residenti in aree con tasso di occupazione
femminile inferiore di almeno il 20% rispetto al maschile o con un tasso
di disoccupazione femminile superiore almeno del 10% rispetto al maschile;
persone affette da grave handicap fisico, mentale o psichico, legalmente
riconosciuto.
Possono assumere con questo contratto: enti pubblici economici, imprese
e loro consorzi, gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali,
sportive, fondazioni, enti di ricerca pubblici e privati, organizzazioni
e associazioni di categoria.
Per poter assumere con questo contratto i datori di lavoro devono aver
mantenuto in servizio almeno il 60% dei contratti scaduti nei 18 mesi
precedenti. A questo proposito non si prendono in considerazione i primi
quattro contratti stipulati, i dimessi, i licenziati per giusta causa,
chi ha rifiutato la trasformazione del contratto a tempo indeterminato
e i contratti risolti durante o al termine del periodo di prova.
Il contratto di inserimento ha come condizione essenziale il Progetto
individuale di inserimento. I Contratti Collettivi nazionali, territoriali
e quelli aziendali fatti dalle RSA/RSU, determinano le modalità
di definizione dei piani individuali di inserimento in specie in riferimento
alla realizzazione del progetto. Trascorsi infruttuosamente 5 mesi il
MLPS convoca le associazioni datoriali e dei prestatori comparativamente
più rappresentative per favorire il relativo accordo e, trascorsi
infruttuosamente altri 4 mesi, emana un decreto che individua, in via
provvisoria, le suddette modalità.
L’eventuale formazione viene registrata sul libretto formativo.
Gravi inadempienze comportano per il datore di lavoro il versamento del
doppio dei contributi agevolati.
Il Contratto di inserimento ha forma scritta e deve contenere l’indicazione
del progetto. In mancanza l’assunzione si intende a tempo indeterminato.
La durata va da 9 a 18 mesi (36 per i portatori di handicap), esclusi
servizio militare o civile e maternità. Non sono ammessi rinnovi
e le proroghe possono al massimo portare alla durata massima prevista.
Salvo diversa previsione contrattuale si applicano le norme previste per
i contratti a termine. I CCNL possono stabilire la percentuale massima
di contratti di inserimento attivabili.
Il lavoratore può essere inquadrato due livelli sotto il livello
contrattuale previsto per le mansioni obiettivo del progetto. Provvisoriamente
si applicano gli incentivi attualmente previsti per i CFL (esclusi i soggetti
di età compresa tra 18 e 29 anni)
Salvo diversa previsione contrattuale i contratti di inserimento sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti per l’applicazione
di istituti contrattuali e di legge.
TIROCINI
ESTIVI DI ORIENTAMENTO
I tirocini estivi di orientamento si fanno durante le vacanze estive e
sono rivolti a giovani regolarmente iscritti ad un ciclo di studi di qualunque
ordine e grado. Ha la durata massima di 3 mesi. L’eventuale borsa
lavoro non può superare i 600 € mensili. Salvo diversa previsione
contrattuale non ci sono limiti numerici.
LAVORO
A PROGETTO
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente
personale e senza vincolo di subordinazione, devono essere riconducibili
ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di
esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore
in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione
del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione
dell’attività lavorativa.
Sono escluse le prestazioni occasionali, ovvero inferiori a 30 giorni
nell’anno solare a meno che il compenso non superi i 5.000 €
nell’anno solare. Sono inoltre escluse le prestazioni che comportano
l’iscrizione ad un albo professionale preesistente, quelle prestate
da pensionati per vecchiaia e quelle per la partecipazione agli organi
di gestione o di controllo del committente.
Sono consentiti trattamenti di miglior favore.
Il contratto di lavoro a progetto ha forma scritta e deve contenere: durata
determinata o determinabile della prestazione, progetto o programma di
lavoro o fase di esso, ovvero suo contenuto caratterizzante; corrispettivo
e criteri di determinazione, nonché tempi e modalità di
pagamento e disciplina dei rimborsi spese; forma di coordinamento, anche
temporale, nella esecuzione della prestazione lavorativa, che non può
essere tale da pregiudicare l’autonomia del collaboratore; le misure
di sicurezza. Il compenso deve essere proporzionato alla quantità
e alla qualità del lavoro eseguito e dei compensi per analoghe
prestazioni corrisposti nel luogo.
Il Collaboratore a progetto puo’ lavorare per più committenti,
ma non può svolgere attività in concorrenza con essi, è
obbligato alla riservatezza e non può compiere atti che comunque
pregiudichino l’attività dei committenti. Il collaboratore
ha i diritti sulle proprie invenzioni.
Per gravidanza, malattia e infortunio il collaboratore non percepisce
il corrispettivo pur conservando il rapporto contrattuale che resta sospeso.
Salva espressa previsione contrattuale, la malattia e l’infortunio
non comportano la proroga della durata del contratto il cui termine resta
perentorio. Il committente può comunque rescindere il contratto
se la sospensione supera il limite di un sesto della durata stabilita
nel contratto o i 30 giorni per i contratti di durata determinabile. In
caso di gravidanza la durata è prorogata di 180 giorni.
Le norme di sicurezza si applicano se la prestazione viene eseguita nei
locali di pertinenza del committente.
In sede di certificazione le parti possono rinunziare o transare i diritti
derivanti dalla norma.
I rapporti non rispondenti alla norma sono considerati a tempo indeterminato
sin dall’inizio. L’accertamento è del giudice che verifica
l’esistenza del progetto, del programma di lavoro o fase di esso.
Le Collaborazioni Coordinate e Continuative già in atto e non rispondenti
ai requisiti previsti dalle nuove norme restano in essere fino alla loro
scadenza e comunque non oltre un anno salvo accordo aziendale con le RSA
dei sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
PRESTAZIONI
OCCASIONALI
Sono attività lavorative con una durata complessiva non superiore
a trenta giorni nel corso dell’anno solare e che, in ogni caso,
non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3.000 € sempre
nel corso di un anno solare.
Dette attività sono: piccoli lavori domestici a carattere straordinario,
compresa l’assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane,
ammalate o con handicap; l’insegnamento privato supplementare; piccoli
lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici
e monumenti; realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali
o caritatevoli; collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato
per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità
o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.
Possono svolgere queste attività disoccupati da oltre un anno;
casalinghe, studenti e pensionati; disabili e soggetti in comunità
di recupero; lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in
Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. I soggetti interessati
comunicano la loro disponibilità ai servizi per l’impiego
delle Province o ai soggetti accreditati. A seguito della loro comunicazione
i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio
ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la
loro condizione.
Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari acquistano
presso le rivendite autorizzate (da definire entro 60 giorni con decreto
del MLPS) dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale
di 7,5 Euro
Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso
uno o più enti o società concessionari (che verranno individuate
con decreto del MLPS) all’atto della restituzione dei buoni ricevuti
dal beneficiario della prestazione, in misura pari a 5,8 Euro per ogni
buono consegnato. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione
fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore
di lavoro accessorio.
L’ente o società concessionaria provvede al pagamento delle
spettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro
accessorio, registrando i dati anagrafici e il codice fiscale e provvedendo
per suo conto al versamento dei contributi per fini previdenziali all’INPS,
in misura di 1 Euro per ora di lavoro e per fini assicurativi contro gli
infortuni all’INAIL, in misura di 0,5 Euro per ora di lavoro.
L’ente o società concessionaria trattiene l’importo
di 0,2 Euro per ogni ora di lavoro, a titolo di rimborso spese.
(norma transitoria sottoposta a verifica dopo 18 mesi)
LA
CERTIFICAZIONE
La certificazione riguarda i contratti di lavoro intermittente, ripartito,
a tempo parziale, a progetto, di associazione in partecipazione.
Le Commissioni di certificazione possono essere istituite presso gli enti
bilaterali territoriali o nazionali, le Direzioni Provinciali del Lavoro,
le Università pubbliche o privale e le Fondazioni universitarie
registrate nell’apposito albo istituito presso il MLPS. Le commissioni
possono concludere convenzioni tra loro con cui prevedere la costituzione
di una Commissione Unitaria di Certificazione.
La richiesta di certificazione viene avanzata per iscritto e firmata da
entrambe le parti alla Commissione competente per l’unità
produttiva presso cui è chiamato al lavoro il prestatore. Se si
rivolgono alla commissione istituita dall’ente bilaterale deve essere
quella delle rispettive associazioni.
L’inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzione
provinciale del lavoro che provvede a inoltrare la comunicazione alle
autorità pubbliche interessate. Dette autorità possono presentare
osservazioni alle commissioni di certificazione. Il procedimento di certificazione
deve concludersi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. L’atto
di certificazione deve essere motivato e contenere il termine e l’autorità
cui è possibile ricorrere. L’atto di certificazione deve
indicare gli effetti, civili, amministrativi, previdenziali o fiscali,
in relazioni ai quali le parti richiedono la certificazione.
I contratti di lavoro certificati, e la relativa pratica, devono essere
conservati presso le sedi di certificazione, per almeno cinque anni dalla
loro scadenza. Copia del contratto certificato può essere richiesta
dal servizio competente oppure dalle altre autorità pubbliche interessate.
Entro sei mesi il MLPS emana un decreto che individua le clausole indisponibili
in sede di certificazione dei rapporti di lavoro, con specifico riferimento
ai diritti e ai trattamenti economici e normativi; recependo, se esistono,
le indicazioni contenute negli accordi interconfederali stipulati.
Con decreto del MLPS vengono definiti appositi moduli e formulari per
la certificazione che tengano conto degli orientamenti giurisprudenziali
prevalenti in materia di qualificazione del contratto di lavoro, come
autonomo o subordinato, in relazione alle diverse tipologie di lavoro.
Gli effetti dell’accertamento permangono, anche verso i terzi, fino
al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi
esperibili.
Nei confronti dell’atto di certificazione, le parti e i terzi che
giuridicamente ne hanno titolo, possono proporre ricorso presso l’autorità
giudiziaria per erronea qualificazione del contratto oppure per difformità
tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
Sempre presso la medesima autorità giudiziaria, le parti potranno
impugnare l’atto di certificazione anche per vizi del consenso.
L’accertamento dell’erroneità della qualificazione
ha effetto fin dal momento della conclusione dell’accordo contrattuale.
L’accertamento della difformità tra il programma negoziale
e quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento in
cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformità stessa.
Il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede di certificazione
e di definizione della controversia davanti alla Commissione di certificazione
potrà essere valutato dal giudice del lavoro.
Chiunque presenti ricorso contro la certificazione deve prima rivolgersi
obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l’atto
per espletare un tentativo di conciliazione.
Dinnanzi al TAR nella cui giurisdizione ha sede la commissione che ha
certificato il contratto, può essere presentato ricorso per violazione
del procedimento o per eccesso di potere.
Le sedi di certificazione svolgono anche funzioni di consulenza e assistenza
alle parti contrattuali, sia in relazione alla stipulazione del contratto
di lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche
del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del
rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla disponibilità
dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro.
Le sedi di certificazione sono competenti anche a certificare le rinunzie
e transazioni a conferma della volontà abdicativa o transattiva
delle parti.
La procedura di certificazione è estesa all’atto di deposito
del regolamento interno delle cooperative riguardante la tipologia dei
rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa,
con i soci lavoratori. La procedura di certificazione attiene al contenuto
del regolamento depositato. In questo caso la procedura di certificazione
deve essere espletata da specifiche commissioni presiedute da un presidente
indicato dalla Provincia e sono costituite, in maniera paritetica, da
rappresentanti delle associazioni del movimento cooperativo e delle organizzazioni
dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.
Le procedure di certificazione possono essere utilizzate anche ai fini
della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto. Sulla
materia, entro sei mesi, il MLPS emana un decreto con codici ed indici
di valutazione recependo le indicazioni di eventuali accordi interconfederali.
(norma transitoria sottoposta a verifica dopo 18 mesi)
ASSOCIAZIONE
IN COMPARTECIPAZIONE
Le associazioni in compartecipazione senza effettiva compartecipazione
ed adeguate erogazioni danno diritto al lavoratore di ottenere trattamenti
economici e normativi equiparati a quelli dei lavoratori dipendenti inquadrati
in mansioni analoghe, a meno che il datore di lavoro non dimostri che
il rapporto sia definibile in un’altra tipologia contrattuale comunque
prevista dalla legislazione
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